«Ricorso inammissibile»: la decisione del Giudice sportivo su Modena-Cagliari

La Giustizia sportiva respinge il ricorso rossoblù per vizi formali: «Non depositata la dichiarazione di preannuncio»

Era attesa per lunedì, e la decisione del Giudice sportivo su Modena-Cagliari è prontamente arrivata, gelando in modo perentorio le aspettative della società rossoblù. «Ricorso inammissibile»: per vizi formali nella presentazione del ricorso, infatti, lo stesso è stato rigettato.

«Vista la memoria della Soc. Modena depositata il giorno 11 febbraio 2023 – si legge nel documento del Giudice Sportivo –, con cui eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso della Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S., secondo cui ‘il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce»,

«Ritenuto di accogliere la preliminare eccezione della Soc. Modena, in quanto fondata per la seguente ragione di diritto, infatti l’art. 67 del C.G.S., come sopra riportato, al comma 1, pone a carico della Società che propone un ricorso ai sensi del medesimo articolo, l’onere di depositare la dichiarazione di preannuncio del ricorso stesso, unitamente al contributo dovuto, a mezzo di posta certificata, entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara».

«Risulta agli atti, infatti, che tale adempimento non è stato posto in essere dalla Soc. Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24.00 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedì 6 febbraio 2023».

«Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facoltà o una opzione, bensì un onere tassativo della parte reclamante (“deve”)».

«Il Giudice sportivo, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. (“errore tecnico dell’arbitro”) e conseguentemente omologa il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena».

Il club rossoblù aveva presentato reclamo sostenendo che la presunta ammonizione a Zappa nel primo tempo della partita, nei momenti successivi alle proteste per l’espulsione comminata a Rog, avrebbe condizionato il giocatore rossoblù, che avrebbe giocato per larga parte dello stesso match limitato nel suo rendimento in campo. Ma un vizio formale nel reclamo ha fatto sì che lo stesso non potesse essere analizzato nel merito dalla Giustizia sportiva.

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